Martina D’Onofrio: Nullità di clausole abusive e (limitato) ruolo del giudice in sede di integrazione contrattuale (CgUE, 18.11.21, C-212/20)

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SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 18 novembre 2021 * 

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera – Requisiti di comprensibilità e trasparenza – Poteri del giudice nazionale» 

Nella causa C-212/20, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Varsavia – circondario di Wola, II sezione civile, Polonia), con decisione del 22 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2020, nel procedimento 

M.P.,
B.P.
contro
«A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A., con l’intervento di: 

Rzecznik Praw Obywatelskich, 

LA CORTE (Settima Sezione), 

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici, 

avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– perM.P.eB.P.,daJ.Mikołajek,radcaprawny,edaM.Szymański,adwokat; 

* Lingua processuale: il polacco. 

ECLI:EU:C:2021:934 1 

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  • –  per«A.»prowadzącydziałalnośćzapośrednictwem«A.»S.A.,daM.Bakuła,radcaprawny;
  • –  perilRzecznikPrawObywatelskich,daM.Taborowski;
  • –  perilgovernopolacco,daB.Majczyna,inqualitàdiagente;
  • –  per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Queiroz Ribeiro, A. Rodrigues e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;
  • –  perlaCommissioneeuropea,daS.L.KalėdaeN.RuizGarcía,inqualitàdiagenti,
    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
    ha pronunciato la seguente
    Sentenza
  • 1  La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
  • 2  Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra M.P. e B.P., da una parte, e la banca «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A. (in prosieguo: la «A»), dall’altra, in merito alle modalità di rimborso di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera e contenente clausole asseritamente abusive.
    Contesto normativo
    Diritto dell’Unione
  • 3  L’ottavo e il ventesimo considerando della direttiva 93/13 sono redatti nei termini seguenti:
    «[C]onsiderando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato l’importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello;
    (…)
    considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore».

2 ECLI:EU:C:2021:934 

  • 4  L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
    «Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
  • 5  Ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva:
    «1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
    2. Lavalutazionedelcarattereabusivodelleclausolenonvertenésulladefinizionedell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
  • 6  L’articolo 5 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
    «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».
  • 7  Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola:
    «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
  • 8  L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:
    «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
    Diritto polacco
  • 9  L’articolo 65 del Kodeks cywilny (codice civile) recita come segue:
    «1. Occorreinterpretarelamanifestazionedivolontàconformementeaiprincipidiconvivenza sociale e agli usi, tenendo conto delle circostanze in cui essa è stata espressa.
    2. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e quale sia l’obiettivo perseguito e non limitarsi al senso letterale dei termini».

ECLI:EU:C:2021:934 3 

  • 10  L’articolo 3851 del codice civile enuncia quanto segue:
    «1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora definiscano i suoi diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole illecite). Ciò non vale per le clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo chiaro.
    2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.
    3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali riprese da un modello contrattuale proposto al consumatore dalla controparte.
    4. L’onerediprovarecheunaclausolaèstataoggettodinegoziatoindividualeincombesucolui che invoca tale fatto».
  • 11  L’articolo 69, paragrafo 2, dell’ustawa – Prawo bankowe (legge bancaria) del 29 agosto 1997 (Dz. U. n. 140 del 1997, posizione 939), nella versione in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, stabiliva un elenco di informazioni che dovevano essere contenute in un contratto di mutuo, come l’importo e la valuta del mutuo (punto 2), le modalità e il termine di rimborso del prestito (punto 4), l’importo del tasso di interesse e le condizioni per modificarlo (punto 5), nonché le modalità di modifica e risoluzione del contratto (punto 10).
  • 12  L’ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge bancaria), del 29 luglio 2011 (Dz. U. n. 165 del 2011, posizione 984), entrata in vigore successivamente alla data di conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, ha aggiunto un punto 4a al paragrafo 2 dell’articolo 69 della legge bancaria, nonché un paragrafo 3 al medesimo articolo.
  • 13  Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, punto 4a, della legge bancaria, come modificata, il contratto di mutuo deve specificare, tra l’altro, «in caso di contratto di credito denominato o indicizzato a una valuta diversa dalla valuta polacca, regole dettagliate quanto alle modalità e ai termini per la determinazione del tasso di cambio della valuta, in base al quale viene calcolato, in particolare, l’importo del mutuo, delle tranche di pagamento e delle rate capitale e interessi nonché le regole per la conversione nella valuta in cui è erogato o rimborsato il mutuo».
  • 14  L’articolo 69, paragrafo 3, della suddetta legge, come modificata, è così formulato:
    «Nel caso di un contratto di credito denominato o indicizzato a una valuta diversa dalla valuta polacca, il mutuatario può rimborsare le rate capitale e interessi ed effettuare un rimborso anticipato della totalità o di una parte dell’importo del credito direttamente in tale valuta. In tal caso, il contratto di credito stabilisce anche le regole di apertura e di tenuta di un conto per la raccolta dei fondi destinati al rimborso del credito, nonché le regole di rimborso per mezzo di tale conto».

4 ECLI:EU:C:2021:934 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

  • 15  Il 16 maggio 2008 M.P. e B.P. hanno concluso con la A, un istituto bancario con sede in Polonia, un contratto di mutuo ipotecario per la somma di 460000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 100 000), rimborsabile in 480 rate mensili. Il prestito era indicizzato a una valuta estera, ossia il franco svizzero (CHF), e il tasso d’interesse corrispondeva al tasso di riferimento LIBOR 3M (CHF) maggiorato di un margine fisso di 1,20 punti percentuali.
  • 16  Nel contesto della loro domanda di mutuo, i mutuatari hanno firmato una dichiarazione con cui, pur essendo pienamente consapevoli del rischio di cambio, rinunciavano alla possibilità di accendere un mutuo in zloty polacchi e sceglievano di accendere un mutuo indicizzato a una valuta estera. La dichiarazione precisava inoltre che i mutuatari erano stati informati del fatto che le rate del prestito erano espresse in tale valuta estera e dovevano essere rimborsate in zloty polacchi secondo le regole descritte nelle condizioni generali del contratto, di cui avevano preso conoscenza (in prosieguo: le «condizioni generali»).
  • 17  Dall’articolo 2, punti 2 e 12, delle condizioni generali si evince che per mutuo indicizzato a una valuta estera si intende un mutuo con un tasso di interesse basato su un tasso di riferimento relativo a una valuta diversa dallo zloty polacco, la cui erogazione e il cui rimborso sono effettuati in zloty polacchi sulla base del tasso di cambio della valuta estera contenuto nella tabella dei tassi di cambio in vigore presso la banca.
  • 18  Secondo l’articolo 7, punto 4, delle condizioni generali, l’erogazione dei fondi viene effettuata in zloty polacchi ad un tasso di cambio non inferiore al tasso d’acquisto, secondo la tabella vigente al momento di tale erogazione. Il saldo del debito derivante dal mutuo è espresso nella valuta estera e calcolato secondo il tasso di cambio applicato all’erogazione del prestito.
  • 19  Ai sensi dell’articolo 9, punto 2, delle condizioni generali, le rate del mutuo sono espresse nella valuta estera e vengono prelevate dal conto bancario del mutuatario alla data in cui diventano esigibili, in base al tasso di vendita del franco svizzero indicato nella tabella in vigore presso la banca alla fine del giorno lavorativo precedente la data in cui le rate diventano esigibili.
  • 20  Il 10 gennaio 2013, M.P. e B.P. hanno pattuito con la A una modifica del contratto in questione, che prevedeva che i mutuatari rimborsassero direttamente il mutuo in franchi svizzeri, senza ricorrere all’operazione di cambio effettuata dalla banca.
  • 21  Le fluttuazioni del tasso di cambio tra lo zloty polacco e il franco svizzero hanno comportato che la differenza tra l’importo rimborsato dai ricorrenti nel procedimento principale per il periodo dal 16 maggio 2008 al 10 ottobre 2014 e l’importo che sarebbe stato rimborsato se il mutuo fosse stato denominato in zloty polacchi e regolato dal tasso di interesse applicabile ammontava a PLN 30 601,01 (circa EUR 6 732).
  • 22  Ritenendo che la clausola di indicizzazione del mutuo in valuta estera fosse abusiva perché non specificava le modalità di determinazione del tasso di cambio delle valute ad opera della banca, M.P. e B.P. hanno proposto un ricorso, con cui hanno chiesto la condanna della A al pagamento in loro favore della somma di PLN 50 000 (circa EUR 10 850).
  • 23  Il giudice del rinvio afferma che le parti nel procedimento principale danno interpretazioni discordi della formulazione della clausola di indicizzazione nel contratto di mutuo ipotecario. Infatti, mentre per la banca tale clausola prevede la determinazione del tasso di cambio della

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valuta del mutuo sulla base del tasso di cambio di mercato, come riportato quotidianamente nella tabella dei tassi di cambio della banca, i mutuatari interpretano tale clausola nel senso che essa prevede che il tasso di cambio della valuta sia determinato sulla base di un tasso di cambio oggettivo, come quello fissato dal Narodowy Bank Polski (Banca nazionale della Polonia). 

  • 24  Secondo il suddetto giudice, la clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale presenta una certa ambiguità a causa della genericità della sua formulazione, cosicché si deve ritenere che la A sia venuta meno ai suoi obblighi di informazione e di trasparenza previsti dall’articolo 5 della direttiva 93/13.
  • 25  Tuttavia, il giudice si chiede se, tenuto conto della durata del contratto di mutuo, vale a dire 40 anni, e del meccanismo stesso dell’indicizzazione a una valuta straniera il cui tasso di cambio muta costantemente, l’articolo 5 della direttiva 93/13 debba ciononostante essere interpretato nel senso che la banca è tenuta a redigere la clausola di indicizzazione in modo tale da consentire al mutuatario di determinare autonomamente tale tasso di cambio in un determinato momento. In effetti, un simile livello di precisione sarebbe in pratica impossibile da raggiungere.
  • 26  A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 65 del codice civile gli conferisce il potere di indagare sulla comune intenzione delle parti di un contratto. Nel caso di specie, il giudice sostiene che il valore di mercato della valuta estera di indicizzazione potrebbe costituire il criterio per fissare il tasso di cambio di tale valuta in forza del contratto oggetto del procedimento principale. Aggiunge che una soluzione siffatta garantirebbe l’equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto.
  • 27  Del resto, il suddetto giudice ricorda che, conformemente alle sentenze del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164), e del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), occorre verificare se la clausola contrattuale in questione ripartisca diritti e obblighi in modo tale che non sarebbe stata accettata dalle parti nel corso di trattative condotte in buona fede.
  • 28  Orbene, tenuto conto delle circostanze in cui il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso ed eseguito, da un lato, il succitato giudice non esclude che i mutuatari avrebbero comunque concluso tale contratto anche se ne avessero inteso le clausole nello stesso senso accolto dalla banca.
  • 29  Dall’altro lato, secondo tale giudice, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, la A ha applicato, sulla base della comprensione che la stessa aveva di quest’ultimo, i tassi di cambio di mercato e, quindi, non si può ritenere che abbia agito in malafede. Si potrebbe al massimo rimproverare a detta contraente un certo grado di indifferenza, ma non l’intenzione di configurare la clausola contrattuale in modo tale da danneggiare il consumatore applicando tassi di cambio arbitrari e discostantisi dai tassi di cambio di mercato.
  • 30  In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Varsavia – circondario di Wola, II sezione civile, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
    «1) Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva [93/13], e dei suoi considerando, che prevedono l’obbligo di redigere i contratti in modo chiaro e comprensibile e di interpretare, in caso di dubbio, in senso più favorevole al consumatore, una clausola contrattuale che determina il tasso di acquisto e di vendita di una valuta estera nel contesto di un contratto di mutuo indicizzato al corso di una valuta estera

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debba essere formulata in modo univoco, ossia in modo che il mutuatario/consumatore possa determinare autonomamente il corso di cambio a una data specifica, o se, in considerazione del tipo del contratto di cui trattasi all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, ossia un contratto a lungo termine (svariate decadi) e del fatto che il valore della valuta estera è soggetto costantemente (in qualsiasi momento) a oscillazioni, sia ammissibile formulare la clausola contrattuale in termini più generici, che facciano riferimento al valore di mercato della valuta estera e che impediscano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, a danno del consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva. 

2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva [93/13], e dei suoi considerando, la clausola contrattuale riguardante la determinazione, da parte del mutuante (una banca), del tasso di acquisto e del tasso di vendita di una valuta estera possa essere interpretata in modo da dissipare i dubbi derivanti dal contratto in senso favorevole al consumatore e presupporre che i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera non sono determinati nel contratto in modo arbitrario ma secondo le regole del libero mercato, specialmente nelle ipotesi in cui entrambe le parti hanno inteso in modo concorde le disposizioni contrattuali, con cui viene determinato il tasso di acquisto e di vendita della valuta straniera, o quando il mutuatario/consumatore non ha mostrato interesse per il contenuto delle clausole contrattuali al momento della conclusione del contratto stesso o durante la sua esecuzione, inclusa l’ipotesi in cui non abbia preso conoscenza del testo del contratto al momento della sua conclusione e per tutta la sua durata». 

Sulle questioni pregiudiziali 

  • 31  In via preliminare, occorre rilevare che con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, da un lato, se, per soddisfare l’esigenza di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, una clausola di indicizzazione su una valuta estera come quella contenuta nel contratto di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale, caratterizzato da una durata particolarmente lunga, debba essere redatta in modo chiaro e comprensibile, in modo da consentire al consumatore di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio di tale valuta, come applicato dalla banca. Nell’ambito di detta questione, il giudice del rinvio desidera sapere, dall’altro lato, se un riferimento al valore di mercato della valuta sia sufficiente a garantire l’esigenza di trasparenza sancita da tali disposizioni.
  • 32  Inoltre, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio desidera sapere se sia autorizzato a interpretare una clausola di indicizzazione, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, come riferita al valore di mercato della valuta estera, in particolare quando una simile interpretazione consentirebbe di riflettere la comune intenzione delle parti del contratto, evitando così l’invalidazione di tale clausola.
  • 33  Di conseguenza, nell’ambito della seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio considera il riferimento alla nozione generale di valore di mercato come un mezzo per garantire che una clausola di indicizzazione come quella oggetto del procedimento principale sia redatta in modo chiaro e comprensibile. Del resto, dalla seconda questione pregiudiziale risulta, in particolare, che tale riferimento deriverebbe da un’interpretazione di tale clausola contrattuale da parte del giudice del rinvio, il quale desidera sapere se sia autorizzato, alla luce delle particolari circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, segnatamente la lunga durata del

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contratto di mutuo e la mancanza di un particolare interesse, mostrata dei mutuatari in sede di esecuzione del contratto, a riformulare la clausola contrattuale oggetto del procedimento principale in modo più generale, come riferita al valore di mercato della valuta estera. 

  • 34  In queste circostanze è opportuno rispondere alla prima sottoquestione della prima questione, ed esaminare in seguito la seconda sottoquestione della prima questione congiuntamente alla seconda questione.
    Sulla prima sottoquestione della prima questione
  • 35  Con la prima sottoquestione della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, per essere considerata come formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi di tali disposizioni, la clausola contenuta in un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore, che fissa i tassi di acquisto e di vendita della valuta estera sulla quale è indicizzato il mutuo, deve essere redatta in modo tale da consentire al consumatore di determinare autonomamente, in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto, il tasso di cambio della valuta utilizzato per fissare l’importo delle rate di rimborso di tale mutuo.
  • 36  In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 e C-259/19, EU:C:2020:578, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
  • 37  Nel caso di specie, se è vero che il giudice del rinvio, nella prima sottoquestione della prima questione, fa riferimento all’obbligo di una redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali, come previsto sia dall’articolo 4 sia dall’articolo 5 della direttiva 93/13, la controversia di cui al procedimento principale non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, sicché la prima sottoquestione della prima questione pregiudiziale deve essere intesa come riferita unicamente all’interpretazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 5 della suddetta direttiva.
  • 38  A questo proposito, occorre osservare che, in ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, da un lato, l’obbligo di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’articolo 5 della direttiva 93/13 si applica anche quando una clausola rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 46), e, dall’altro lato, l’obbligo menzionato nella succitata disposizione ha la stessa portata di quello previsto all’articolo 5 della stessa direttiva (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 69).
  • 39  Occorre inoltre ricordare che, secondo la formulazione dell’articolo 5 della direttiva 93/13, quando le clausole di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore sono redatte per iscritto, esse «devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile» e quindi rispettare l’obbligo di trasparenza.

8 ECLI:EU:C:2021:934 

  • 40  Inoltre, secondo il ventesimo considerando della suddetta direttiva, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto.
  • 41  A tal riguardo, è necessario sottolineare che l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali non può essere limitato unicamente al carattere chiaro e comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva di cui trattasi si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
  • 42  Di conseguenza, l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
  • 43  Più specificamente, l’obbligo di redazione chiara e comprensibile implica che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire loro di prendere decisioni con prudenza e piena cognizione di causa. In particolare, tale obbligo implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere in grado non solo di prendere conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il mutuo è stato contratto, ma anche di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari (ordinanza del 22 febbraio 2018, Lupean, C-119/17, non pubblicata, EU:C:2018:103, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
  • 44  Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo della direttiva 93/13 che, come risulta dal suo ottavo considerando, è, in particolare, quello di proteggere i consumatori. A tal proposito la Corte ha già dichiarato che l’informazione, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, è, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
  • 45  Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, al momento della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, i mutuatari hanno inteso la clausola di indicizzazione del contratto nel senso che essa prevedeva la fissazione dei tassi di acquisto e di vendita della valuta di indicizzazione ai fini del calcolo delle rate di rimborso mensili sulla base di un tasso di cambio determinato oggettivamente, come quello fissato dal Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia).

ECLI:EU:C:2021:934 9 

  • 46  Per contro, la A sostiene che, ai sensi dell’articolo 9, punto 2, delle condizioni generali, il tasso di acquisto e di vendita della valuta era quello indicato nella tabella in vigore presso la banca e aggiunge che, alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, le disposizioni legislative e regolamentari in vigore non le imponevano di specificare tutti i dettagli del calcolo del tasso di cambio applicato. La A precisa che, in pratica, il tasso di cambio era il risultato della combinazione, da un lato, dei tassi di cambio medi delle valute pubblicati dalla Banca Nazionale di Polonia, e, dall’altro, della situazione generale del mercato valutario, della posizione della banca sotto il profilo valutario e delle previsioni dello sviluppo dei tassi di cambio.
  • 47  A questo proposito, risulta dalla decisione di rinvio che né la clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale né le condizioni generali di contratto specificano tutti gli elementi presi in considerazione dalla banca per fissare il tasso di cambio applicato per il calcolo delle rate di rimborso del mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale.
  • 48  Di conseguenza, e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la clausola di indicizzazione oggetto del procedimento principale sembra essere caratterizzata non tanto da una formulazione ambigua quanto piuttosto dalla mancata indicazione delle modalità di determinazione del tasso di cambio applicate dalla A per il calcolo delle rate di rimborso.
  • 49  Orbene, come già dichiarato dalla Corte, in relazione a una clausola contrattuale in base alla quale il professionista fissa l’importo dei rimborsi mensili dovuti dal consumatore secondo il tasso di cambio di vendita della valuta estera applicato dal professionista medesimo, è di rilevanza essenziale, ai fini del rispetto del requisito di trasparenza, il punto se il contratto di mutuo esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole del contratto, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 73).
  • 50  Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, nel cui novero vi sono la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione del contratto di mutuo di cui trattasi, se un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo avere contezza dell’esistenza delle variazioni, generalmente osservate nel mercato valutario, dei tassi di cambio, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lui, dell’applicazione del tasso di cambio di vendita per il calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarà debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punti 66 e 67, nonché giurisprudenza ivi citata)
  • 51  È pur vero, come sottolinea il giudice del rinvio, che, nel caso di un contratto di mutuo indicizzato a una valuta estera e con una durata di 40 anni, il mutuante non può essere in grado di prevedere l’evoluzione dell’onere economico che il meccanismo di indicizzazione previsto da tale contratto può comportare.
  • 52  A tale riguardo, occorre ricordare che il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto con il consumatore (ordinanza del 3 marzo 2021, Ibercaja Banco, C-13/19, non pubblicata, EU:C:2021:158, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

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  • 53  Tuttavia, il fatto che i tassi di cambio siano soggetti a mutamenti nel lungo termine non può giustificare l’assenza di qualsiasi menzione, nelle clausole contrattuali nonché nel contesto delle informazioni fornite dal professionista al momento della negoziazione del contratto, dei criteri utilizzati dalla banca per fissare il tasso di cambio applicabile per il calcolo delle rate di rimborso, che consenta così al consumatore di determinare tale tasso di cambio in qualsiasi momento.
  • 54  Questa considerazione è corroborata dal fatto che, poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si basa sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, conseguentemente, di trasparenza, previsto da tale direttiva, deve essere inteso come rispondente alla necessità di consentire al mutuatario di comprendere gli impegni che assume, in particolare le modalità di calcolo delle rate mensili di rimborso del mutuo che sta contraendo.
  • 55  Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il contenuto della clausola di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore che fissa i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera, alla quale il mutuo è indicizzato, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l’importo delle rate di rimborso, in maniera che il consumatore sia in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.
    Sulla seconda sottoquestione della prima questione e sulla seconda questione
  • 56  Con tali questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola di indicizzazione a una valuta estera di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore, fornisca un’interpretazione di tale clausola al fine di rimediare al carattere abusivo di quest’ultima, introducendovi la nozione generale di «valore di mercato» della valuta estera di indicizzazione, quand’anche una siffatta interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.
  • 57  In primo luogo, occorre ricordare che se, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio dovesse constatare il carattere abusivo della clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, avrebbe l’obbligo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di disapplicarla.
  • 58  A questo proposito, da un lato si evince dalla giurisprudenza che il rispetto del requisito di chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, come previsto all’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell’ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, punto 49).

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  • 59  Dall’altro lato, è stato dichiarato che la clausola di un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera, con la quale si pattuisce che le rate di rimborso debbano essere versate in tale valuta, addossa al consumatore il rischio di cambio in caso di svalutazione della moneta nazionale nei confronti della suddetta valuta (v., in tal senso, ordinanza del 22 febbraio 2018, Lupean, C-119/17, non pubblicata, EU:C:2018:103, punto 28).
  • 60  Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che dopo la conclusione del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale, l’articolo 69, paragrafo 2, della legge bancaria è stato modificato nel senso che, attualmente, un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera deve imperativamente contenere le informazioni sulle modalità e sulle date di fissazione del tasso di cambio in base al quale sono calcolati l’importo del credito e le rate mensili di rimborso, nonché le regole di conversione delle valute.
  • 61  A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che, anche se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che gli Stati membri emanino una normativa che fa cessare l’uso delle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, ciò non toglie che il legislatore debba, in tale contesto, rispettare i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
  • 62  Infatti, la circostanza che una clausola contrattuale sia stata dichiarata abusiva e nulla sulla base di una normativa nazionale, e poi sostituita da una nuova clausola, non può avere l’effetto di indebolire la tutela garantita ai consumatori (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
  • 63  In tali circostanze, l’adozione da parte del legislatore di disposizioni che delimitano l’utilizzo di una clausola contrattuale e contribuiscono ad assicurare l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva 93/13 per quanto riguarda il comportamento dei professionisti non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore da tale direttiva (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, punto 79).
  • 64  Di conseguenza, dalle circostanze così richiamate e dai punti 50 e 52 della presente sentenza risulta il carattere abusivo della clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, non consente al consumatore di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.
  • 65  A tal fine, poiché questa Corte ha indicato che non si può ritenere che la A abbia agito in malafede, spetterà al suddetto giudice, in particolare, verificare se esiste uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore.
  • 66  Una siffatta verifica non può limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra, da un lato, il valore complessivo dell’operazione oggetto del contratto e, dall’altro, i costi posti a carico del consumatore da tale clausola. Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia esso in forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto o di ostacolo all’esercizio dei medesimi o

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ancora dell’imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 

  • 67  In secondo luogo, il giudice del rinvio sostiene di poter rimediare, in forza dell’articolo 65 del codice civile, alla mancanza di trasparenza della clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, la quale potrebbe comportare la dichiarazione di abusività della stessa, dandone un’interpretazione corrispondente alla comune intenzione delle parti del contratto.
  • 68  Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il giudice nazionale constati la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare tale contratto rivedendo il contenuto di detta clausola (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
  • 69  Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un simile contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Di fatto, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
  • 70  Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che l’operazione ermeneutica eseguita dal giudice del rinvio sulla base dell’articolo 65 del codice civile equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto della clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto porterebbe a modificare la comprensione di tale clausola introducendovi un riferimento al «valore di mercato» della valuta estera.
  • 71  Anche supponendo che l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio corrisponda alla comune comprensione che le parti del contratto, al momento della conclusione di quest’ultimo, hanno avuto della clausola di indicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, il che appare nondimeno contraddetto dalle osservazioni scritte depositate da tali parti dinanzi alla Corte, resta tuttavia il fatto che una clausola dichiarata abusiva dal giudice nazionale deve restare disapplicata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, senza che il suo contenuto possa essere modificato.
  • 72  Soltanto qualora la caducazione della clausola abusiva obbligasse il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato, il giudice nazionale potrebbe sostituire tale clausola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (v., in tal senso, ordinanza del 4 febbraio 2021, CDT, C-321/20, non pubblicata, EU:C:2021:98, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
  • 73  Tuttavia, è stato dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che

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prevedono l’integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, paragrafo 62). 

  • 74  Orbene, nel caso di specie, da un lato, non risulta dalla decisione di rinvio che l’operazione ermeneutica effettuata dal giudice del rinvio abbia lo scopo di porre rimedio all’invalidità del contratto in considerazione del fatto che esso non potrebbe sussistere senza la clausola di indicizzazione oggetto del procedimento principale.
  • 75  Dall’altro lato, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, non sembra che l’articolo 65 del codice civile, che contiene una regola d’interpretazione di carattere generale, costituisca una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
  • 76  In terzo luogo, il principio dell’inefficacia di una clausola abusiva, come sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non può essere rimesso in discussione da considerazioni relative alle circostanze in cui il contratto in questione è stato concluso ed eseguito.
  • 77  Infatti, la Corte ha affermato che, al fine di garantire l’effetto dissuasivo dell’articolo 7 della direttiva 93/13, le prerogative del giudice nazionale che constata la presenza di una clausola abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non possono dipendere dall’applicazione di tale clausola in concreto (ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punto 50).
  • 78  In tali circostanze, il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale abbiano mostrato soltanto un esiguo interesse per la clausola di indicizzazione del contratto non può rimettere in discussione il principio ricordato al punto 58 della presente sentenza, secondo il quale, quando il giudice nazionale constata il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, è tenuto a disapplicarla, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
  • 79  Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda sottoquestione della prima questione e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un’interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest’ultima, quand’anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.
    Sulle spese
  • 80  Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 

  • 1)  L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il contenuto di una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore che fissa i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera, alla quale il mutuo è indicizzato, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l’importo delle rate di rimborso, in maniera che il consumatore sia in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.
  • 2)  Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un’interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest’ultima, quand’anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.

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