Alberto Azara: Verifica del merito creditizio e tutele del consumatore (C-679/18)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 marzo 2020* 

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale – Opponibilità della prescrizione all’eccezione di nullità del contratto sollevata dal consumatore – Articolo 23 – Sanzioni – Carattere efficace, proporzionato e dissuasivo – Giudice nazionale – Esame d’ufficio del rispetto di detto obbligo» 

Nella causa C-679/18, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale di Ostrava, Repubblica ceca), con decisione del 25 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2018, nel procedimento 

OPR-Finance s. r. o. contro
GK, 

LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici, 

avvocato generale: J. Kokott, 

cancelliere: M. Longar, amministratore 

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2019, 

considerate le osservazioni presentate: 

  • –  per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;
  • –  per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques e C. Farto, in qualità di agenti;
  • –  per la Commissione europea, da G. Goddin e P. Němečková, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2019, ha pronunciato la seguente 

* Lingua processuale: il ceco.

ECLI:EU:C:2020:167 1

Sentenza 

  • 1  La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46).
  • 2  Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la OPR-Finance s. r. o. e GK in merito a una domanda di pagamento di somme ancora dovute in forza di un contratto di credito, credito che tale società aveva concesso a quest’ultima.
    Contesto normativo
    Diritto dell’Unione
  • 3  I considerando 7, 9, 26, 28 e 47 della direttiva 2008/48 sono così formulati:
    «(7) Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali (…)
    (…)

(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. (…) Un altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello del mantenimento o dell’introduzione di disposizioni nazionali sull’annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. (…) 

(…) 

(26) (…) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (…) [I] creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali. 

(…) 

(28) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe anche consultare le banche dati pertinenti; le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. (…) 

2 

ECLI:EU:C:2020:167 

(…) 

(47) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive». 

  • 4  L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
    «Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».
  • 5  L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone:
    «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
    Diritto ceco
    La legge n. 257/2016, sul credito al consumo
  • 6  La direttiva 2008/48 è stata trasposta nel diritto ceco dallo zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (legge n. 257/2016, sul credito al consumo).
  • 7  L’articolo 86 di tale legge, rubricato «Verifica del merito creditizio del consumatore», prevede quanto segue:
    «(1) Il creditore, prima della conclusione di un contratto di credito al consumo o della modifica di un’obbligazione derivante da tale contratto consistente in un aumento significativo dell’importo totale del credito di consumo, valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni necessarie, attendibili, sufficienti e proporzionate da lui fornite, e, ove necessario, ottenute da una banca dati che consenta di valutare il merito creditizio del consumatore o da altre fonti. Il creditore eroga il credito soltanto se dai risultati della valutazione del merito creditizio del consumatore, emerge che non sussistono ragionevoli dubbi quanto alla capacità del consumatore di rimborsare il credito.
    (2) Il creditore, nel valutare il merito creditizio del consumatore, verifica in particolare la capacità di quest’ultimo di rimborsare le rate periodiche negoziate del credito al consumo, confrontando i redditi e le spese del consumatore, e il modo di adempimento delle obbligazioni relative ai debiti finora assunti. Egli prende in considerazione il valore del patrimonio solo se dal contratto di credito concluso con un consumatore risulta che il credito al consumo dev’essere parzialmente o completamente rimborsato con i proventi della vendita del patrimonio del consumatore, e non mediante rate periodiche oppure se dalla situazione finanziaria del consumatore emerge che questi è in grado di rimborsare il credito al consumo indipendentemente dal suo reddito».

ECLI:EU:C:2020:167 3 

  • 8  L’articolo 87 di detta legge, intitolato «Conseguenze della violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
    «Il contratto è nullo se il creditore eroga il credito al consumo al consumatore in violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, seconda frase. Il consumatore può eccepire la nullità entro un termine di prescrizione triennale decorrente dalla data di conclusione del contratto. Il consumatore è tenuto a rimborsare il capitale del credito al consumo concesso entro un termine ragionevole commisurato alle proprie possibilità».
    La legge n. 89/2012, recante il Codice civile
  • 9  L’articolo 586 del zákon č. 89/2012, občanský zákoník (legge n. 89/2012, recante il Codice civile), così dispone:
    «(1) Se la nullità di un atto giuridico è prevista per tutelare gli interessi di una determinata persona, l’eccezione di nullità può essere sollevata esclusivamente da tale persona.
    (2) Se la persona legittimata non eccepisce la nullità dell’atto giuridico, questo si presume valido». Procedimento principale e questioni pregiudiziali
  • 10  Il 21 aprile 2017 GK ha concluso, a distanza, un contratto di credito rotativo con l’OPR-Finance, sulla base del quale quest’ultima ha fornito a GK una somma pari a 4 900 corone ceche (CZK) (EUR 192 circa).
  • 11  Poiché GK non ha onorato le rate dovute, l’OPR-Finance, il 7 giugno 2018, ha adito l’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale di Ostrava, Repubblica ceca), al fine di ottenere la condanna di GK al versamento di una somma pari a CZK 7 839 (EUR 307 circa) maggiorata degli interessi legali di mora a partire dal 1o ottobre 2017 fino al pagamento integrale di tale somma.
  • 12  Dalla decisione di rinvio emerge che, nel corso del procedimento principale, da un lato, l’OPR-Finance non avrebbe affermato, e tanto meno fornito la prova, che, prima della conclusione del contratto di credito di cui trattasi, essa aveva valutato il merito creditizio del debitore.
  • 13  Dall’altro lato, GK non avrebbe eccepito la nullità del contratto derivante da tale fatto. Orbene, in forza dell’articolo 87, paragrafo 1, della legge n. 257/2016, sul credito al consumo, la sanzione della nullità del contratto di credito si applicherebbe solo su richiesta del consumatore. Il giudice del rinvio ritiene che una siffatta norma sia contraria alla tutela del consumatore, quale garantita dalla direttiva 2008/48.
  • 14  A tal riguardo, tale giudice rileva che, in primo luogo, secondo una consolidata giurisprudenza degli organi giurisdizionali cechi e secondo la dottrina ceca, al giudice nazionale è fatto divieto di applicare d’ufficio la sanzione della nullità relativa derivante dall’articolo 87, paragrafo 1, della legge n. 257/2016, sul credito al consumo. In secondo luogo, ad avviso di detto giudice, è estremamente raro che i consumatori, i quali nella maggioranza delle controversie in materia di credito al consumo non sono rappresentati da un avvocato, sollevino un’eccezione di nullità del contratto a motivo del fatto che il creditore non aveva valutato il loro merito creditizio.
  • 15  Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 2008/48, la quale implicherebbe l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio la sanzione prevista dall’articolo 87, paragrafo 1, della legge n. 257/2016, sul credito al consumo, non condurrebbe a un’interpretazione contra legem.

4 ECLI:EU:C:2020:167 

16 In tali circostanze, l’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale di Ostrava) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se l’articolo 8, in combinato disposto con l’articolo 23 della direttiva 2008/48 osti a una normativa nazionale che per la violazione, da parte del creditore, dell’obbligo ad esso incombente di valutare, prima della conclusione del contratto di credito, il merito creditizio del consumatore preveda una sanzione consistente nella nullità del contratto di credito associata all’obbligo del consumatore di rimborsare al creditore il capitale prestato entro un termine commisurato alle proprie possibilità, ma tale sanzione (di nullità del contratto di credito) si applichi solo nel caso in cui il consumatore la invochi (ossia eccepisca la nullità del contratto) entro un termine di prescrizione triennale. 

2) Se l’articolo 8, in combinato disposto con l’articolo 23 della direttiva [2008/48] stabilisca l’obbligo, per il giudice nazionale, di applicare d’ufficio (quindi anche nel caso in cui il consumatore non la invochi attivamente) la sanzione prevista dalla normativa nazionale per la violazione, da parte del creditore, dell’obbligo ad esso incombente di valutare il merito creditizio del consumatore». 

Sulle questioni pregiudiziali 

  • 17  Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 23 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che, da un lato, impone a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano da una violazione di tale obbligo e, dall’altro, osta a un sistema nazionale in forza del quale una siffatta violazione è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale a detto creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore faccia valere tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.
  • 18  A tal riguardo, occorre constatare che la Corte ha ribadito più volte l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere d’ufficio all’esame della violazione di talune disposizioni di diritto dell’Unione in materia di consumatori (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 62 nonché giurisprudenza ivi citata).
  • 19  Una tale esigenza è giustificata dalla considerazione che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il sistema di tutela si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado d’informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata).
  • 20  Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, emerge che prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore e tale obbligo può, se del caso, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. A tal riguardo, si deve rammentare che detto obbligo persegue l’obiettivo, conformemente al considerando 26 di tale direttiva, di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori insolvibili.
  • 21  Inoltre, un siffatto obbligo, nella misura in cui mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste, come emerge dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale è ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato

ECLI:EU:C:2020:167 5 

ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 42). Di conseguenza, tale obbligo riveste, per il consumatore, un’importanza fondamentale. 

  • 22  Inoltre, sussiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
  • 23  Dalle considerazioni che precedono risulta che, come affermato dalla Corte in merito all’osservanza dell’obbligo di informazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che contribuisce anche alla realizzazione dell’obiettivo di tale direttiva, come ricordato al punto 21 della presente sentenza, l’effettiva tutela del consumatore non potrebbe essere conseguita se il giudice nazionale non fosse tenuto, dal momento in cui dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, ad esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo del creditore, sancito dall’articolo 8 di detta direttiva (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punti 66 e 70).
  • 24  Inoltre, una volta che il giudice nazionale abbia rilevato d’ufficio la violazione di tale obbligo, è tenuto, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tale scopo, a trarre tutte le conseguenze derivanti, secondo il diritto nazionale, da una siffatta violazione, a condizione che sia rispettato il principio del contraddittorio e che le sanzioni istituite da quest’ultimo rispettino i requisiti dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, quali interpretati dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punti 71, 73 e 74). A tal riguardo, occorre rammentare che l’articolo 23 di tale direttiva prevede, da un lato, che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell’articolo 8 di detta direttiva, deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano efficaci, proporzionate nonché dissuasive e, dall’altro, che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Entro tali limiti, la scelta del suddetto regime di sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 43).
  • 25  Peraltro, secondo una giurisprudenza costante relativa al principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere efficace, proporzionato e dissuasivo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
  • 26  Inoltre, la Corte ha statuito che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
  • 27  Si deve aggiungere che spetta ai giudici nazionali, gli unici competenti a interpretare e applicare il diritto nazionale, verificare se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, dette sanzioni soddisfino siffatti requisiti e siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
  • 28  La Corte, nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire precisazioni dirette a guidare detti giudici nella loro valutazione (v., per analogia, sentenza del 21 novembre 2018, de Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

6 ECLI:EU:C:2020:167 

  • 29  Nel caso di specie, secondo le indicazioni contenute nel rinvio pregiudiziale, la violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di verificare il merito creditizio del debitore, imposto dall’articolo 86 della legge n. 257/2016, sul credito al consumo, è sanzionata, conformemente all’articolo 87 di tale legge, dalla nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per il consumatore di restituire al creditore solo il capitale entro un termine commisurato alle proprie possibilità, a condizione che tale consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale, a partire dalla stipula del contratto. Pertanto, in caso di applicazione della sanzione prevista da detta legge, ossia la nullità del contratto di credito, il creditore perde il diritto al versamento degli interessi e delle spese concordati.
  • 30  A tal riguardo, occorre rilevare che, nei limiti in cui l’applicazione di una siffatta sanzione fa sì che il creditore non abbia più diritto agli interessi e alle spese concordati, detta sanzione sembra adeguata alla gravità delle violazioni che essa reprime e, in particolare, comporta un effetto realmente dissuasivo (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punti 52 e 53, e del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 69).
  • 31  Si deve precisare che, tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo di tutela dei consumatori inerente all’obbligo di verifica, da parte del creditore, del merito creditizio del debitore, la Corte ha già statuito che se la sanzione della decadenza dagli interessi venisse, in pratica, mitigata, ovvero puramente e semplicemente eliminata, ne discenderebbe necessariamente che essa non presenta un carattere realmente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punti 52 e 53).
  • 32  Dalla decisione di rinvio emerge che l’applicazione della sanzione della nullità del contratto di credito è subordinata alla condizione che il consumatore invochi tale nullità entro un termine di prescrizione triennale. A quest’ultimo proposito, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, punto 23).
  • 33  Per quanto attiene al principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento idoneo a sollevare un dubbio in merito alla conformità a tale principio della condizione relativa al termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale.
  • 34  Per quanto riguarda il principio di effettività, è sufficiente rammentare che, come emerge dai punti 23 e 24 della presente sentenza, la tutela effettiva del consumatore richiede che, in una situazione in cui il creditore esercita un’azione fondata sul contratto di credito nei confronti del consumatore, il giudice nazionale esamini d’ufficio il rispetto, da parte del creditore, dell’obbligo di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/48 e, se constata una violazione di tale obbligo, ne tragga le conseguenze previste dal diritto nazionale, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tal fine, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
  • 35  Per quanto attiene a una sanzione quale la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo di restituzione del capitale, si deve precisare che, qualora il consumatore esprima un parere sfavorevole all’applicazione di una siffatta sanzione, tale parere deve essere preso in considerazione (v., per analogia, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 33, e del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, punto 35).

ECLI:EU:C:2020:167 7 

  • 36  Da tali elementi risulta che il principio di effettività osta alla condizione secondo cui la sanzione della nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo di restituzione del capitale, applicabile in caso di violazione, da parte del creditore, dell’obbligo di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/48, deve essere sollevata dal consumatore entro un termine di prescrizione triennale.
  • 37  Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento invocato dal governo ceco, nelle sue osservazioni scritte, secondo cui le disposizioni nazionali relative al controllo prudenziale degli istituti di credito prevedono anche una sanzione amministrativa sotto forma di ammenda di un importo fino a 20 milioni di CZK (EUR 783000 circa) in caso di concessione di un credito in violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore.
  • 38  Infatti, si deve rilevare che, all’udienza, la Commissione europea ha sostenuto, senza essere contraddetta, che l’autorità ceca di vigilanza competente, vale a dire la Banca nazionale ceca, non ha mai comunicato decisioni riguardanti l’imposizione di ammende per violazione, da parte del creditore, di tale obbligo. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, siffatte sanzioni non sono di per sé idonee a garantire in modo sufficientemente effettivo la tutela dei consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvibilità perseguita dalla direttiva 2008/48, nei limiti in cui esse non incidono sulla situazione di un consumatore al quale sarebbe stato erogato un contratto di credito in violazione dell’articolo 8 di tale direttiva.
  • 39  In ogni caso, dal momento che il legislatore nazionale ha previsto, come nel caso di specie, per sanzionare una siffatta violazione, oltre ad una sanzione amministrativa, una sanzione di diritto civile che può andare a vantaggio del consumatore interessato, tale sanzione, tenuto conto dell’importanza particolare che la direttiva 2008/48 riconosce alla tutela dei consumatori, deve essere attuata nel rispetto del principio di effettività.
  • 40  Infine, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo una consolidata giurisprudenza degli organi giurisdizionali cechi, sarebbe fatto divieto al giudice nazionale di applicare d’ufficio la sanzione della nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo di restituzione del capitale, previsto in caso di violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore.
  • 41  Per quanto attiene a tale divieto, si deve rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 2008/48, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. Tale obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 79).
  • 42  Inoltre, la Corte ha più volte affermato che il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
  • 43  Si deve aggiungere che i giudici nazionali, inclusi quelli che statuiscono in ultima istanza, devono modificare, se del caso, una giurisprudenza nazionale consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

8 ECLI:EU:C:2020:167 

  • 44  Ne consegue che il giudice del rinvio non può validamente ritenere, nel procedimento principale, di trovarsi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che tali disposizioni sono state interpretate, dagli organi giurisdizionali cechi, in un senso che è incompatibile con tale diritto. Pertanto, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia della direttiva 2008/48 disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dagli organi giurisdizionali cechi, qualora tale interpretazione non sia compatibile con il diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punti 69 e 70, nonché giurisprudenza ivi citata).
  • 45  Tuttavia, tale obbligo di interpretazione conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quello della certezza del diritto, nel senso che non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.
  • 46  Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23. Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.
    Sulle spese
  • 47  Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
    Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23. Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.
    Firme