Marco Campagna: Vessatorietà e transazione (C-452/18)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 9 luglio 2020*
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante»
Nella causa C-452/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel, Spagna), con decisione del 26 giugno 2018, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2018, nel procedimento
XZ
contro
Ibercaja Banco SA,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: L. Carrasco-Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
- – per XZ, inizialmente da D.J. Fernández Yubero, successivamente da J. de la Torre Garcίa, R. López Garbayo e M. Pradel Gonzalo, abogados;
- – per Ibercaja Banco, SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;
- – per il governo spagnolo, inizialmente da M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente da
L. Aguilera Ruiz, in qualità di agenti; - – per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, N. Ruiz García Napoleόn e C. Valero, in qualità di agenti,
* Lingua processuale: lo spagnolo.
ECLI:EU:C:2020:536 1
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2020, ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 3 a 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XZ e l’Ibercaja Banco SA, relativamente alle clausole stipulate in un contratto di mutuo ipotecario che queste ultime hanno concluso.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione - 3 L’articolo 3 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». - 4 L’articolo 4 di tale direttiva così prevede:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
2 ECLI:EU:C:2020:536
- 5 L’articolo 5 della suddetta direttiva è così formulato:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2». - 6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva precisa quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». - 7 Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 93/13:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». - 8 Il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva, che contiene un elenco indicativo e non esaustivo delle clausole che possono essere dichiarate abusive, è così formulato:
«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…)
q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (…)».
Diritto spagnolo
Regio decreto legislativo 1/2007
- 9 La direttiva 93/13 è stata trasposta nel diritto spagnolo, essenzialmente, dalla Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (legge 7/1998 relativa alle condizioni generali di contratto), del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304), che è stata rifusa, insieme ad altre disposizioni che trasponevano diverse direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, dal Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo 1/2007, che approva il testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181).
- 10 L’articolo 10 del regio decreto legislativo 1/2007 dispone quanto segue:
«La rinuncia preventiva ai diritti che la presente normativa conferisce ai consumatori e agli utenti è nulla, al pari degli atti compiuti in frode alla legge, conformemente all’articolo 6 del codice civile [spagnolo]». - 11 L’articolo 83 del regio decreto legislativo 1/2007 precisa che «[l]e clausole abusive sono nulle ipso iure e si considerano non apposte».
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Codice civile
- 12 A sensi dell’articolo 1208 del codice civile:
«La novazione è nulla se lo era anche l’obbligazione originaria, salvo che la causa di nullità possa essere
eccepita solo dal debitore o che gli atti nulli siano sanati ab origine mediante ratifica».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali - 13 Con atto autentico del 23 dicembre 2011, XZ ha acquistato da un promotore immobiliare un bene per un importo di EUR 148 813,04 e, in tal modo, è subentrata al suddetto promotore in qualità di debitore del mutuo ipotecario relativo al suddetto bene concesso dall’istituto di credito Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, divenuto Ibercaja Banco. XZ ha così accettato l’insieme degli accordi e delle condizioni relativi a tale mutuo ipotecario (in prosieguo: il «contratto di mutuo ipotecario»), come definiti tra il debitore iniziale e l’istituto di credito.
- 14 Il contratto di mutuo ipotecario conteneva una clausola relativa ai tassi d’interesse massimi e minimi applicabili a tale mutuo, ossia un tasso annuo «massimo» del 9,75% e un tasso annuo «minimo» del 3,25%.
- 15 Tale contratto di mutuo ipotecario è stato oggetto di un atto modificativo del 4 marzo 2014 (in prosieguo: il «contratto di novazione»), relativo in particolare al tasso stipulato nella clausola di tasso «minimo», la cui soglia è stata ridotta al tasso nominale annuo del 2,35%. Inoltre, il contratto di novazione conteneva una clausola dal seguente tenore: «Le parti confermano la validità e l’applicazione del contratto di mutuo, ritengono congrue le sue condizioni e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente a esercitare qualsivoglia azione nei confronti dell’altra parte per quanto attiene al contratto stipulato e alle relative clausole, nonché ai versamenti e ai pagamenti finora effettuati, di cui riconoscono la conformità». Con menzione manoscritta, XZ ha altresì affermato che era consapevole e che comprendeva che «il tasso d’interesse del mutuo non [sarebbe sceso] in nessun caso al di sotto del 2,35% nominale annuo».
- 16 XZ ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel, Spagna), un ricorso volto a far accertare il carattere abusivo della clausola «di tasso minimo» contenuta nel contratto di mutuo ipotecario e a far condannare l’istituto di credito all’eliminazione della suddetta clausola nonché alla restituzione alla stessa delle somme indebitamente versate in virtù della clausola in parola a partire dalla sottoscrizione di tale mutuo.
- 17 Dal momento che l’Ibercaja Banco oppone alle pretese di XZ le clausole del contratto di novazione, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto altresì al giudice del rinvio di chiarire in quale misura gli atti giuridici che modificano un contratto, in particolare una delle clausole di quest’ultimo la cui abusività viene eccepita, siano anch’essi «contaminati» da tale clausola e, pertanto, privi di efficacia vincolante, conformemente all’articolo 83 del regio decreto legislativo 1/2007.
- 18 Il giudice del rinvio osserva che proprio in seguito alla sentenza 241/2013 del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 9 maggio 2013 – che ha dichiarato nulle le clausole «di tasso minimo» contenute nei contratti di mutuo ipotecario per mancanza dei requisiti di chiarezza e trasparenza – l’Ibercaja Banco ha avviato un processo di rinegoziazione di tali clausole nei contratti di mutuo ipotecario dalla stessa concessi. Ciò premesso, tale giudice dubita che la rinegoziazione di una clausola abusiva sia compatibile con il principio sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore.
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- 19 Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il contratto di novazione potrebbe esso stesso non soddisfare le condizioni del «test di trasparenza» stabilito dal Tribunal Supremo (Corte suprema). Detto giudice in particolare evidenzia nella controversia di cui al procedimento principale il significativo squilibrio esistente, a danno del mutuatario, dei diritti e degli obblighi stipulati, la mancanza di informazioni quanto alle perdite che quest’ultimo avrebbe potuto subire a causa dell’applicazione della nuova clausola «di tasso minimo» e l’impossibilità per il mutuatario di recuperare le perdite così subite in seguito alla rinuncia a qualsivoglia azione legale avverso l’istituto di credito creditore.
- 20 In tali circostanze, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio di non vincolatività delle clausole nulle (articolo 6 della direttiva [93/13]) debba estendersi anche ai contratti e negozi giuridici successivi nel tempo aventi ad oggetto tali clausole, quale il contratto di novazione.
Atteso che la nullità assoluta comporta che detta clausola non sia mai esistita nella realtà giuridico-economica del contratto, se si possa ritenere che gli atti giuridici successivi e i loro effetti sulla clausola in parola, vale a dire il contratto di novazione, scompaiano anch’essi dalla realtà giuridica, dovendo essere considerati inesistenti e privi di effetti.
- 2) Se gli atti che modificano o comportano transazioni relative a clausole non negoziate che rischierebbero di non superare i controlli di abusività e di trasparenza acquisiscano la natura di condizioni generali del contratto ai fini dell’articolo 3 della direttiva 93/13, e siano quindi viziati dalle medesime cause di nullità che inficiano gli atti originari oggetto della novazione o transazione.
- 3) Se la rinuncia alle azioni giudiziarie contenuta nel contratto di novazione debba essere parimenti nulla, in quanto i contratti sottoscritti dai clienti non informavano i medesimi del fatto che la clausola era nulla né dell’importo o del valore economico che avevano diritto a percepire a titolo di rimborso degli interessi pagati per effetto dell’imposizione iniziale delle c.d. “cláusulas suelo” (clausole di tasso minimo).
Ne risulta pertanto che il cliente sottoscrive una rinuncia alle azioni senza essere stato informato dalla banca di ciò a cui rinuncia o della somma di denaro alla quale rinuncia. - 4) Se, esaminando il contratto di novazione modificativa del mutuo alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la nuova clausola di tasso minimo sia parimenti viziata da una mancanza di trasparenza, giacché la banca disattende nuovamente i requisiti di trasparenza stabiliti in relazione alla trasparenza stessa dalla sentenza del Tribunal supremo (Corte suprema) del 9 maggio 2013 e non informa il cliente circa l’effettivo costo economico di detta clausola del suo contratto di mutuo ipotecario, in modo che possa conoscere il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora si applicasse la nuova clausola di tasso minimo nonché il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora non si applicasse alcuna clausola di tasso minimo e si applicasse il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario senza limiti al ribasso.
In altri termini, se, nell’imporre l’atto definito come novazione relativa alle “clausole di tasso minimo”, l’istituto finanziario avrebbe dovuto rispettare i controlli di trasparenza indicati agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e informare il consumatore in ordine all’ammontare delle somme che aveva perduto in conseguenza dell’applicazione delle “clausole di tasso minimo” e al tasso di interesse che sarebbe stato applicato in mancanza di tali clausole e se, non avendolo fatto, gli atti di cui trattasi siano parimenti viziati da nullità.
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5) Se le clausole di rinuncia alle azioni, incluse nelle condizioni generali del contratto di novazione, possano essere considerate clausole abusive per il loro contenuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato relativo alle clausole abusive e, specificamente, con il punto 1, lettera q) di tale allegato (…), poiché limitano il diritto dei consumatori di esercitare diritti che possono sorgere o risultare dopo la firma del contratto, come è avvenuto con la possibilità di chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati [in forza della sentenza della Corte (…) del 21 dicembre 2016]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
- 21 Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa validamente essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale quest’ultimo rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola.
- 22 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 53).
- 23 Pertanto, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 61).
- 24 Di conseguenza, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, EU:C:2019:250, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
- 25 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il diritto ad una tutela effettiva del consumatore comprende anche la sua facoltà di rinunciare a far valere i propri diritti, di modo che deve essere presa in considerazione, se del caso, la volontà espressa dal consumatore quando quest’ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, afferma tuttavia di opporsi alla sua disapplicazione, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, C-381/14 e C-385/14, EU:C:2016:252, punto 25).
- 26 La direttiva 93/13, infatti, non si spinge fino al punto di rendere obbligatorio il sistema di tutela contro l’uso di clausole abusive da parte dei professionisti da essa istituito a favore dei consumatori. Di conseguenza, quando il consumatore preferisce non avvalersi di tale sistema di tutela, quest’ultimo non viene applicato (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, punto 54).
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- 27 Spetta quindi al giudice nazionale tener conto, se necessario, della volontà espressa dal consumatore quando quest’ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, afferma tuttavia di opporsi alla sua disapplicazione, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, punto 35).
- 28 Pertanto, si deve riconoscere, in maniera analoga, e come osservato sostanzialmente dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 42 delle sue conclusioni, che un consumatore può rinunciare ad avvalersi del carattere abusivo di una clausola nell’ambito di un contratto di novazione con cui il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di una simile clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato.
- 29 Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza, la rinuncia del consumatore ad avvalersi della nullità di una clausola abusiva può essere presa in considerazione soltanto se, al momento di tale rinuncia, detto consumatore è consapevole del carattere non vincolante di tale clausola e delle conseguenze che ne derivano. Solo in tal caso si può ritenere che la sua adesione alla novazione di una clausola del genere sia frutto di un consenso libero e informato, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 93/13, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
- 30 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
Sulla seconda questione - 31 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola possa essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.
- 32 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il controllo del carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore verte su clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale.
- 33 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precisa che si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente dal professionista, in particolare nell’ambito di un contratto di adesione, e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che costituisce una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale quella predisposta per un utilizzo generalizzato (sentenza del 15 gennaio 2015, Šiba, C-537/13, EU:C:2015:14, punto 31).
- 34 Orbene, tali condizioni possono essere soddisfatte anche nei confronti di una clausola volta a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra le medesime parti o a disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola. La circostanza che la nuova clausola sia diretta a modificare una precedente clausola che non sarebbe stata oggetto di
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negoziato individuale non dispensa di per sé il giudice nazionale dall’obbligo di verificare che il consumatore non abbia potuto effettivamente esercitare alcuna influenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sul contenuto di detta nuova clausola.
- 35 Nella controversia di cui al procedimento principale, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme delle circostanze in cui una simile clausola è stata presentata al consumatore al fine di determinare se quest’ultimo abbia potuto esercitare un’influenza sul suo contenuto.
- 36 Nel caso di specie, la circostanza che la conclusione del contratto di novazione in questione nel procedimento principale rientri nella politica generale di rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e con clausola «di tasso minimo», avviata dall’Ibercaja Banco in seguito alla sentenza 241/2013 del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 9 maggio 2013, potrebbe costituire un indizio del fatto che XZ non abbia potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto della nuova clausola «di tasso minimo».
- 37 Lo stesso vale per il fatto che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, l’istituto bancario non ha fornito a XZ una copia del contratto e non le ha consentito di portarlo con sé al fine di poterne prendere conoscenza.
- 38 In ogni caso, il fatto che XZ abbia fatto precedere la sua firma del contratto di novazione da una menzione manoscritta che indicava che avesse compreso il meccanismo della clausola «di tasso minimo» non consente, di per sé, di concludere che tale clausola è stata oggetto di negoziato individuale e che il consumatore ha effettivamente potuto esercitare un’influenza sul suo contenuto.
- 39 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola può essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.
Sulla quarta questione - 40 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni, implichi che, quando quest’ultimo stipula con un consumatore un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di tasso minimo», debba fornire al consumatore le informazioni necessarie per comprendere le conseguenze economiche che derivano per quest’ultimo, al momento della conclusione di tale contratto, dal meccanismo indotto da tale clausola «di tasso minimo».
- 41 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.
- 42 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, la valutazione del carattere abusivo delle clausole di un simile contratto non verte tuttavia né sulla definizione dell’oggetto principale di tale contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate «in modo chiaro e comprensibile».
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- 43 L’articolo 5 di tale direttiva dispone inoltre che, qualora tutte le clausole o talune clausole di detto contratto siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte «in modo chiaro e comprensibile».
- 44 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale della clausola considerata. Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 50).
- 45 Pertanto, il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile deve essere inteso nel senso che impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 45).
- 46 Nel caso di un contratto di mutuo ipotecario, spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al riguardo, alla luce dell’insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra i quali figurano la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto. Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 52).
- 47 In particolare, la comunicazione delle informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
- 48 Inoltre, la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e altri, C-186/16, EU:C:2017:703, punto 54).
- 49 Pertanto, il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto che ha stipulato con il consumatore.
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- 50 In particolare, nel caso di una clausola «di tasso minimo» stipulata in un contratto di mutuo con un tasso di interesse variabile, occorre rilevare che le ripercussioni finanziarie di un meccanismo di limitazione al ribasso delle variazioni del tasso di interesse dipende necessariamente dall’andamento dell’indice di riferimento sulla base del quale viene calcolato un simile tasso.
- 51 In tali circostanze, il consumatore interessato deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche derivanti da tale clausola per quanto lo riguarda (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, punto 33 e la giurisprudenza citata).
- 52 Tuttavia, trattandosi di una clausola che limita le fluttuazioni al ribasso di un tasso variabile calcolato sulla base di un indice, il valore esatto di tale tasso non può certamente essere determinato in un contratto di mutuo per l’intera durata di quest’ultimo. Non si può infatti esigere che un professionista fornisca informazioni precise quanto alle conseguenze finanziarie connesse alle variazioni del tasso di interesse nel corso del contratto, poiché tali variazioni dipendono da eventi futuri imprevedibili e indipendenti dalla volontà di tale professionista. In particolare, l’applicazione di un tasso di interesse variabile comporta, per sua stessa natura, una fluttuazione degli importi delle scadenze future, cosicché detto professionista non può essere in grado di specificare l’esatto impatto dell’applicazione di una clausola «di tasso minimo» su tali scadenze.
- 53 Ciononostante, la Corte ha giudicato che, in riferimento ai mutui ipotecari a tassi variabili, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato il tasso applicabile costituisce un elemento particolarmente pertinente (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 56).
- 54 Sulla base di una simile informazione, infatti, il consumatore può essere posto in grado di comprendere, alla luce delle fluttuazioni avvenute nel passato, l’eventualità di non poter beneficiare di tassi inferiori al tasso «di interesse minimo» propostogli.
- 55 Per quanto riguarda gli importi a cui il consumatore rinuncerebbe aderendo ad una nuova clausola «di interesse minimo» e che corrispondono alla differenza tra gli importi versati dal consumatore in applicazione della clausola «di interesse minimo» iniziale e quelli che sarebbero stati dovuti in assenza di una clausola «di interesse minimo», occorre rilevare che, in linea di principio, tali importi possono essere facilmente determinati da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente avveduto, dal momento che ha potuto disporre di tutti i dati necessari presso tale professionista, nel caso di specie l’istituto bancario, il quale possiede la competenza e la conoscenza necessarie a tal riguardo.
- 56 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla quarta questione posta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all’evoluzione, nel passato, dell’indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.
Sulle questioni terza e quinta - 57 Con le sue questioni terza e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che deve essere qualificata come «abusiva» una clausola di un contratto di novazione che modifica una clausola di un
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precedente contratto e con la quale un professionista e un consumatore rinunciano reciprocamente alle azioni giudiziarie per far valere le pretese relative, segnatamente, sia alla clausola iniziale modificata da tale contratto di novazione sia alla clausola novatoria.
- 58 Dalla decisione di rinvio risulta che, con il contratto di novazione, l’Ibercaja Banco e XZ hanno concordato una riduzione del tasso della clausola «di interesse minimo» applicabile in forza del contratto di mutuo ipotecario, nonché una rinuncia reciproca alle azioni giudiziarie relative alla precedente e alla nuova clausola «di interesse minimo».
- 59 Dal momento che una siffatta clausola di rinuncia è stipulata nell’ambito di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, l’abusività di tale clausola può essere constatata dal giudice nazionale secondo l’esame previsto all’articolo 3 della direttiva 93/13, purché la suddetta clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale e nei limiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.
- 60 Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, infatti, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
- 61 Spetta al giudice nazionale verificare se le clausole contrattuali sottoposte al suo giudizio debbano essere qualificate come abusive, tenendo conto, in linea di principio, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, dell’insieme delle circostanze del caso di specie (sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C-96/16 e C-94/17, EU:C:2018:643, punto 66).
- 62 Spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. Nondimeno, la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13 i criteri che tale giudice nazionale può o deve applicare in sede di una tale valutazione (sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, punto 65).
- 63 Inoltre, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, l’allegato di tale direttiva contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. Il punto 1, lettera q), di tale allegato fa riferimento, in quanto clausole che possono essere considerate tali, a quelle che hanno per oggetto o per effetto di «sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore».
- 64 Inoltre, il fatto che un professionista e un consumatore rinuncino reciprocamente alle azioni giudiziarie relative ad una clausola contrattuale non osta a che il giudice nazionale esamini il carattere abusivo di una simile clausola, dal momento che essa è idonea a produrre effetti vincolanti nei confronti del consumatore.
- 65 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con il contratto di novazione, l’Ibercaja Banco e XZ hanno concordato, da un lato, una riduzione del tasso della clausola «di interesse minimo» applicabile in forza del contratto di mutuo ipotecario e, dall’altro, una rinuncia reciproca alle azioni giudiziarie relative alla precedente e alla nuova clausola «di interesse minimo».
- 66 Per quanto riguarda, in primo luogo, la rinuncia di XZ a far valere dinanzi al giudice nazionale le sue pretese relative alla clausola «di interesse minimo» inziale, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 25 a 28 della presente sentenza, la direttiva 93/13 non osta di per sé a che un consumatore rinunci contrattualmente al beneficio che potrebbe trarre dalla dichiarazione di abusività della clausola contrattuale, qualora tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato.
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- 67 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 70 a 73 delle sue conclusioni, occorre distinguere la rinuncia alle azioni legali laddove sia stipulata in un accordo, quale la transazione, il cui oggetto consista nella definizione di una lite sussistente tra un professionista e un consumatore, dalla rinuncia preventiva a qualsivoglia azione giudiziaria inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, come indicata ai punti 75 e 76 della presente sentenza.
- 68 Tuttavia, una clausola che preveda una rinuncia reciproca a qualsiasi azione giudiziaria nell’ambito di un accordo volto a definire una controversia sorta tra un professionista e un consumatore, relativamente alla validità di una clausola contrattuale che vincola queste due parti, può rientrare nell’oggetto principale di tale accordo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e, di conseguenza, sfuggire alla valutazione di un’eventuale abusività, qualora sia redatta in modo chiaro e comprensibile, esame questo che spetta al giudice nazionale.
- 69 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che XZ non abbia ottenuto informazioni sufficienti quanto al carattere abusivo della clausola «di interesse minimo» iniziale e agli importi al cui rimborso avrebbe avuto diritto in ragione delle somme indebitamente versate sulla base di detta clausola.
- 70 Come risulta dal punto 48 della presente sentenza, la valutazione del carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione di tale contratto, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione di detto contratto, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti di un contratto che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo.
- 71 Orbene, se è vero che spetta al giudice nazionale esaminare quali informazioni l’Ibercaja Banco avesse a disposizione il giorno della conclusione del contratto di novazione, occorre rilevare che, secondo le informazioni fornite alla Corte, tale contratto è stato concluso il 4 marzo 2014. Con sentenza 241/2013 del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha giudicato, nell’ambito di un procedimento avviato dalle associazioni dei consumatori, che le clausole «di interesse minimo» stipulate nei contratti di mutuo ipotecario non soddisfacevano in linea di principio i requisiti di chiarezza e trasparenza e potevano, di conseguenza, essere dichiarate abusive. In tal modo, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha limitato gli effetti della dichiarazione di nullità di tali clausole per il futuro. Tuttavia, soltanto con la sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), la Corte ha statuito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta ad una simile limitazione.
- 72 Di conseguenza, da un lato, sebbene il carattere abusivo della clausola «di interesse minimo» inziale che vincola XZ all’Ibercaja Banco fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto di novazione, risulta tuttavia che non si trattava di un fatto certo, atteso che l’abusività di detta clausola non era stata accertata tra le parti di tale contratto nell’ambito di un procedimento giudiziario.
- 73 Da un lato, lo stato del diritto al momento della conclusione del contratto di novazione non sembrava consentire all’Ibercaja Banco di sapere che l’esistenza di una clausola di «di interesse minimo» abusiva desse diritto al rimborso integrale delle somme indebitamente versate sulla base di detta clausola.
- 74 In tale contesto, spetterà al giudice nazionale valutare il livello di certezza esistente al momento della conclusione del contratto di novazione per quanto riguarda il carattere abusivo della clausola «di interesse minimo» iniziale, al fine di determinare la portata delle informazioni che l’Ibercaja Banco avrebbe dovuto fornire a XZ in virtù dell’obbligo di trasparenza che le incombeva nella presentazione della clausola di rinuncia alle azioni giudiziarie, nonché valutare se XZ fosse in grado di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene derivavano.
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- 75 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la rinuncia delle parti della controversia di cui al procedimento principale a far valere le loro pretese relative alla nuova clausola «di interesse minimo» dinanzi al giudice nazionale, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, un consumatore non può validamente impegnarsi a rinunciare per il futuro alla tutela giurisdizionale e ai diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. Il consumatore non può, infatti, per definizione, comprendere le conseguenze della sua adesione a una tale clausola trattandosi di controversie suscettibili di sorgere in futuro.
- 76 Occorre ricordare, al riguardo, che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ai sensi del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, ha carattere imperativo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 55). Orbene, riconoscere la possibilità di una rinuncia preventiva del consumatore ai diritti che gli derivano dal sistema di tutela attuato da tale direttiva sarebbe in contrasto con il carattere imperativo di tale disposizione e comprometterebbe l’efficacia di tale sistema.
- 77 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla terza e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:
- – la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;
- – la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.
Sulle spese
- 78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:- 1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
- 2) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra
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questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola può essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.
- 3) L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all’evoluzione, nel passato, dell’indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.
- 4) L’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:
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Firme
la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;
la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.