Tereza Pertot: Il certificato successorio europeo fra contenuto e profili formali (CgUE, C-354/21)

Podcast

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) – 9 marzo 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo 68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificato successorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro – Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di tale regolamento di esecuzione»

Nella causa C‑354/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 2 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento

R.J.R.

contro

Registrų centras VĮ,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2022,
considerate le osservazioni presentate:

  • per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;
  • per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
  • per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl, M. Hellmann, R. Kanitz, P.-L. Krüger e U. Kühne, in qualità di agenti;
  • per il governo spagnolo, da I. Herranz Elizalde, in qualità di agente;
  • per il governo francese, da A. Daniel e A.-C. Drouant, in qualità di agenti;
  • per il governo ungherese, da Z. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
  • per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

  • 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
  • 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra R.J.R. e il Registrų centras VĮ (centro dei registri, Lituania) relativamente all’iscrizione, in un registro immobiliare, di un diritto di proprietà su un bene immobile ereditario situato in Lituania di cui R.J.R. è erede.

Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 650/2012

  • 3 I considerando 7, 8, 18, 67 e 71 del regolamento n. 650/2012 così recitano:
    «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
    (8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione, – all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.
    (…)
    (18) I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.
    (…)
    (67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione [europea] sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la [loro] qualità e/o i [loro] diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato “certificato”), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.
    (…)
    (71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. (…)».
  • 4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:
    «1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
    2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
    (…)
    k) la natura dei diritti reali;
    l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».
  • 5 Il capo VI di detto regolamento, intitolato «Certificato successorio europeo», contiene gli articoli da 62 a 73 del regolamento di cui trattasi.
  • 6 Ai sensi dell’articolo 62 del medesimo regolamento, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo»:
    «1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.
    2. L’uso del certificato non è obbligatorio.
    3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».
  • 7 L’articolo 63 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scopo del certificato», è formulato nei termini seguenti:
    «1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi (…) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi (…).
    2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
    a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
    b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
    (…)».
  • 8 L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
    «L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di
    un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».
  • 9 L’articolo 68 del medesimo regolamento, intitolato «Contenuto del certificato», così dispone:
    «Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:
    (…)
    l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
    (…)».
  • 10 L’articolo 69 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Effetti del certificato», prevede quanto segue:
    «1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
    2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede (…) possied[a] la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
    (…)
    5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014

  • 11 L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30), stabilisce quanto segue:
  • «Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento [n. 650/2012] è il modulo V figurante all’allegato 5».
  • 12 Tale modulo V, figurante all’allegato 5 del regolamento di esecuzione di cui trattasi, specifica gli allegati che possono essere inclusi nel certificato successorio europeo. Tra detti allegati figura l’allegato IV, intitolato «Qualità e diritti dell’erede o degli eredi».
  • 13 Il punto 9 di tale allegato IV contiene la dicitura «Bene o beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi)».

Diritto lituano

  • 14 Il Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas Nr. I‑1539 (legge della Repubblica di Lituania n. I‑1539, sul registro immobiliare), del 24 settembre 1996 (Žin., 1996, n. 100-2261), come modificata dalla legge n. XII‑1833, del 23 giugno 2015 (in prosieguo: la «legge sul registro immobiliare»), all’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che il conservatore del registro immobiliare è responsabile, ai sensi della legge, della correttezza e della protezione dei dati raccolti in tale registro. Secondo la disposizione in parola, detto conservatore è responsabile unicamente della coerenza dei dati inseriti nel registro di cui trattasi rispetto ai documenti sulla base dei quali ha avuto luogo l’iscrizione nel medesimo registro.
  • 15 L’articolo 22 di tale legge disciplina le basi giuridiche dell’iscrizione nel registro immobiliare di diritti reali su beni immobili, di limitazioni di diritti del genere e di fatti giuridici. Esso contiene l’elenco dei documenti attestanti il sorgere di diritti reali su beni immobili o fatti giuridici, sulla base dei quali i diritti in parola, le loro limitazioni o tali fatti giuridici sono iscritti nel registro immobiliare, enumerando, tra l’altro, le decisioni delle autorità pubbliche, le sentenze, le ordinanze e le decisioni dei tribunali nonché i certificati ereditari.
  • 16 L’articolo 23 della legge summenzionata definisce le modalità di presentazione delle domande di iscrizione di diritti reali su beni immobili, di limitazioni di diritti del genere e di fatti giuridici. Esso prevede, al paragrafo 2, che la domanda debba essere accompagnata da documenti attestanti il sorgere del diritto reale, la limitazione di tale diritto o il fatto giuridico di cui si chiede l’iscrizione. Detto articolo 23, paragrafo 3, precisa che i documenti sulla base dei quali diritti reali su beni immobili, limitazioni di diritti del genere nonché fatti giuridici sono attestati, sorgono, cessano, vengono ceduti o limitati devono soddisfare i requisiti di legge e contenere le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare. In forza di detto articolo 23, paragrafo 4, i documenti sulla base dei quali si richiede di procedere all’iscrizione devono essere scritti in modo leggibile e contenere i nomi e cognomi completi, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri identificativi dei soggetti interessati dall’iscrizione in parola nonché il numero unico dell’immobile di cui trattasi, assegnato conformemente al Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (statuto del catasto immobiliare della Repubblica di Lituania).
  • 17 Ai sensi dell’articolo 29 della legge sul registro immobiliare, il conservatore del registro immobiliare rifiuta di iscrivere in tale registro diritti reali su beni immobili, limitazioni di diritti del genere e fatti giuridici se durante l’esame della domanda di iscrizione constata che il documento presentato a sostegno della domanda in parola non soddisfa i requisiti della legge di cui trattasi o che detta domanda o il documento fornito a tale conservatore non contiene le informazioni contemplate dal Nekilnojamojo turto registro nuostatai (statuto del registro immobiliare), necessarie per identificare il bene immobile o gli aventi causa del diritto reale su un bene immobile.
  • 18 Lo statuto del registro immobiliare, adottato mediante il Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 379 «Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo» (decreto del governo della Repubblica di Lituania n. 379 recante approvazione del regolamento sul registro dei beni immobili), del 23 aprile 2014 (TAR, 2014, n. 2014-4930), precisa, al suo punto 14.2.2, che le informazioni identificative di un bene immobile sono la località catastale, la sezione catastale, il numero catastale della particella, il numero unico (numero identificativo) della particella, il numero unico (numero identificativo) dell’edificio e il numero unico (numero identificativo) dell’appartamento o del locale.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

  • 19 Il ricorrente nel procedimento principale, R.J.R., risiede in Germania.
  • 20 Il 6 dicembre 2015 la madre di quest’ultimo (in prosieguo: la «defunta»), la cui residenza abituale si trovava, all’epoca, in Germania, è deceduta. Il ricorrente nel procedimento principale, unico erede della defunta, ha accettato senza riserve l’eredità di quest’ultima in Germania. Egli si è rivolto al giudice tedesco competente al fine di ottenere un certificato successorio europeo, poiché tale eredità comprendeva beni situati non soltanto in Germania, ma anche in Lituania.
  • 21 Il 24 settembre 2018 l’Amtsgericht Bad Urach (Tribunale circoscrizionale di Bad Urach, Germania) ha rilasciato al ricorrente nel procedimento principale, da un lato, il certificato ereditario n. 1 VI 174/18, nel quale era indicato che G.R., deceduto il 10 maggio 2014, aveva lasciato il suo patrimonio alla defunta, sua unica erede, e, dall’altro, il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18, nel quale era indicato che la defunta aveva lasciato il suo patrimonio al ricorrente nel procedimento principale, che era il suo unico erede e accettava l’eredità senza riserve.
  • 22 Il 15 marzo 2019 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda al centro dei registri, organismo statale incaricato, in particolare, della tenuta del catasto e del registro immobiliare in Lituania, al fine di ottenere l’iscrizione in tale registro del suo diritto di proprietà sui beni immobili appartenuti alla defunta in Lituania. A sostegno della sua domanda, egli ha presentato il certificato ereditario e il certificato successorio europeo menzionati al punto precedente.
  • 23 Con decisione del 20 marzo 2019, la sezione di Tauragė del dipartimento «Registro immobiliare» del servizio di conservatoria dei registri di beni del centro dei registri ha respinto tale domanda, per il motivo che il certificato successorio europeo non conteneva le informazioni necessarie per l’identificazione del bene immobile previste dalla legge sul registro immobiliare, ossia non indicava i beni ereditati dal ricorrente nel procedimento principale.
  • 24 Quest’ultimo ha proposto un reclamo avverso tale decisione di rigetto dinanzi alla commissione per il contenzioso dell’ufficio di registrazione centrale del centro dei registri, la quale, con decisione del 9 maggio 2019, ha confermato detta decisione di rigetto.
  • 25 Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai (Tribunale amministrativo regionale, sezione di Klaipėda, Lituania), il quale, con sentenza del 30 dicembre 2019, ha respinto detto ricorso in quanto infondato.
  • 26 Il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio. Quest’ultimo ritiene che la controversia di cui è investito sollevi questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 650/2012.
  • 27 Tale giudice osserva che, in forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), del regolamento di cui trattasi, vale a dire che il certificato in parola non incide sull’applicazione di detto articolo 1, paragrafo 2, lettera l). Secondo il succitato giudice, quest’ultima disposizione, che esclude dall’ambito di applicazione di detto regolamento qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, implica che l’ottenimento di un certificato successorio europeo non produce di per sé l’effetto di rendere inapplicabili le condizioni per l’iscrizione nel registro immobiliare, stabilite dal diritto dello Stato membro in cui il bene è situato.
  • 28 A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, in Lituania, i documenti che possono servire da base per l’iscrizione di diritti reali su beni immobili nel registro sono elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che l’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta legge precisa in via imperativa le informazioni e i dati che i documenti di cui trattasi devono attestare. Il centro dei registri agirebbe unicamente in forza dei poteri conferitigli dalla legge, la quale non gli riconosce quello di accertare esso stesso la portata dei diritti di proprietà né quello di raccogliere informazioni e prove attestanti l’esistenza o meno di determinati fatti.
  • 29 Tale giudice afferma che, di conseguenza, in applicazione delle norme del diritto lituano, le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare possono essere fornite unicamente nei documenti elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che, qualora le informazioni fornite siano incomplete, il centro dei registri non può tener conto di informazioni diverse da quelle contenute nei documenti in parola.
  • 30 Detto giudice aggiunge che, per poter produrre i suoi effetti, un certificato successorio europeo deve essere redatto utilizzando il modulo V figurante all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Di conseguenza, ove le informazioni contemplate dalle disposizioni applicabili del regolamento n. 650/2012 nonché del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 fossero fornite nel certificato successorio europeo, quest’ultimo sarebbe considerato in Lituania un titolo idoneo sulla base del quale la devoluzione del bene sarebbe iscritta nel registro immobiliare, come previsto dall’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012.
  • 31 Il giudice del rinvio constata che il certificato successorio europeo di cui trattasi nel procedimento principale è stato redatto utilizzando tale modulo V e che esso contiene l’allegato IV di detto modulo, che certifica la qualità e i diritti dell’erede. Esso osserva tuttavia che, al punto 9 di detto allegato IV, non è stata fornita alcuna informazione al fine di identificare il bene o i beni spettanti all’erede e per i quali era chiesto il certificato.
  • 32 Il giudice in parola rileva che dagli argomenti dedotti dal ricorrente nel procedimento principale nonché dalla giurisprudenza dei giudici tedeschi da questi citata emerge che l’autorità che ha rilasciato tale certificato successorio europeo non ha omesso di fornire dette informazioni per inavvertenza. Il ricorrente nel procedimento principale sosterrebbe, in particolare, che il diritto delle successioni tedesco è retto dal principio della successione a titolo universale e che, di conseguenza, secondo tale diritto, qualora vi sia un solo beneficiario, quest’ultimo riceve l’intero patrimonio del defunto e non è possibile indicare o designare in qualsivoglia modo i beni ereditari. Pertanto, a suo avviso, conformemente a una costante giurisprudenza, i giudici tedeschi disapplicherebbero allora l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che stabilisce che il certificato successorio europeo indica la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede.
  • 33 Tenuto conto degli obiettivi perseguiti mediante la creazione del certificato successorio europeo e, segnatamente, di quello di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le successioni con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, in particolare per quanto riguarda l’articolazione tra tali disposizioni e quelle del diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato il bene ereditario di cui trattasi disciplinante le condizioni relative all’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro immobiliare.
  • 34 Date tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
    «Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento [n. 650/2012] debbano essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione di norme giuridiche dello Stato membro in cui è situato l’immobile, ai sensi delle quali i diritti di proprietà possono essere iscritti nei registri immobiliari sulla base di un certificato successorio europeo solo nel caso in cui tutti i dettagli necessari per l’iscrizione siano riportati in tale certificato successorio europeo».

Sulla questione pregiudiziale

  • 35 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, la domanda del ricorrente nel procedimento principale volta a ottenere l’iscrizione nel registro immobiliare lituano del suo diritto di proprietà su un bene situato in Lituania è stata respinta per il motivo che il certificato successorio europeo presentato a sostegno di detta domanda non conteneva informazioni relative al bene di cui trattasi. In siffatte circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è opportuno riformulare la questione sollevata affinché essa verta altresì sull’articolo 68 del regolamento n. 650/2012, dato che tale articolo riguarda appunto, come risulta dal titolo stesso di quest’ultimo, il contenuto di un siffatto certificato. Secondo una costante giurisprudenza, spetta infatti alla Corte enucleare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e a., C‑479/21 PPU, EU:C:2021:929, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
  • 36 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede dunque, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la domanda di iscrizione di un bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro possa essere respinta qualora il solo documento presentato a sostegno di detta domanda sia un certificato successorio europeo che non identifica il bene immobile di cui trattasi.
  • 37 Va anzitutto ricordato che l’articolo 1 del regolamento n. 650/2012, dopo aver definito, al suo paragrafo 1, l’ambito di applicazione del regolamento stesso, elenca tassativamente, al suo paragrafo 2, le materie escluse da detto ambito di applicazione, tra le quali figura, nel succitato articolo 1, paragrafo 2, lettera l), «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».
  • 38 L’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 dispone che il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di detto regolamento. Dal canto suo, l’articolo 68 del regolamento di cui trattasi prevede che detto certificato contenga talune informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato e, segnatamente, conformemente a tale articolo 68, lettera l), la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede.
  • 39 Dunque, al fine di valutare se l’obbligo di far figurare, in un certificato successorio europeo, un elenco dei beni dell’erede interessato, quale previsto all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, sia imposto all’autorità di rilascio di un siffatto certificato non solo nel caso di una successione riguardante numerosi eredi, ma parimenti nel caso di una successione che coinvolge un unico erede, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre interpretare tale articolo 68, lettera l), alla luce dell’articolazione tra l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento di cui trattasi, e ciò tenendo conto del quadro generale in cui le disposizioni in parola si inseriscono.
  • 40 Al riguardo, si deve ricordare che il certificato successorio europeo costituisce uno strumento autonomo di diritto dell’Unione il cui utilizzo e i cui effetti sono disciplinati in modo dettagliato nelle disposizioni del regolamento n. 650/2012. In particolare, la Corte ha già precisato che tale certificato, che è stato creato dal regolamento di cui trattasi, gode di un regime giuridico autonomo, stabilito dalle disposizioni del capo VI di detto regolamento (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 46).
  • 41 Le disposizioni del regolamento n. 650/2012 menzionate al punto 39 della presente sentenza devono essere interpretate alla luce degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, che mira, come risulta dai suoi considerando 7 e 8, ad aiutare gli eredi e i legatari, le altre persone vicine al defunto, nonché i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 49).
  • 42 È in tale ottica che, con il regolamento n. 650/2012, il legislatore dell’Unione ha creato il certificato successorio europeo, che ha lo scopo, secondo il considerando 67 di tale regolamento, di consentire, in particolare, agli eredi di dimostrare con facilità la loro qualità e/o i loro diritti e poteri in un altro Stato membro affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace.
  • 43 Al riguardo, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 precisa che il certificato successorio europeo è destinato a essere utilizzato, in particolare, dagli eredi che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi. Conformemente a tale articolo 63, paragrafo 2, lettere a) e b), il certificato in parola può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare la qualità e/o i diritti di ciascun erede menzionato in detto certificato nonché l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi.
  • 44 Per quanto riguarda gli effetti del certificato successorio europeo, come risulta dall’articolo 69, paragrafo 1, e dal considerando 71 del regolamento n. 650/2012, tale certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento in parola, si presume che detto certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede possieda la qualità indicata in tale certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato stesso, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel medesimo certificato. Pertanto, qualora un certificato successorio europeo sia rilasciato a un erede nello Stato membro della residenza abituale del defunto, tale erede può utilizzarlo negli altri Stati membri in cui sono situati beni del defunto.
  • 45 Per quanto concerne, in particolare, una fattispecie in cui il certificato successorio europeo è presentato come il documento sul fondamento del quale è richiesta la registrazione di un bene immobile ereditato, va sottolineato che l’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 prevede un minimo di informazioni che devono figurare in tale certificato. Orbene, il contenuto di quest’ultimo può variare da un caso all’altro, in funzione delle finalità per le quali è rilasciato.
  • 46 Al riguardo, occorre precisare che, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 e come già dichiarato dalla Corte, ai fini del rilascio di detto certificato, l’autorità di rilascio deve obbligatoriamente utilizzare il modulo V, di cui all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, Brisch, C‑102/18, EU:C:2019:34, punto 30).
  • 47 Ciò posto, va altresì ricordato che, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 dispone che il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di tale regolamento, e quest’ultima disposizione stabilisce, come già dichiarato dalla Corte, che qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro, è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 54).
  • 48 Il fatto che suddetti requisiti legali sono quindi disciplinati dal diritto nazionale risulta altresì dal considerando 18 del regolamento n. 650/2012, ai sensi del quale i requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili sono esclusi dall’ambito di applicazione di detto regolamento, cosicché spetta alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare le condizioni legali e le modalità di tale iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.
  • 49 Di conseguenza, le disposizioni del regolamento n. 650/2012 che istituiscono il certificato successorio europeo e, più nello specifico, l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento medesimo, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di quest’ultimo, al quale tale prima disposizione rinvia, non impediscono ad uno Stato membro di fissare o applicare i requisiti da rispettare ai fini della registrazione di diritti reali su beni immobili.
  • 50 A questo proposito, ogni Stato membro in cui è prevista una siffatta registrazione di diritti reali su beni immobili è libero di determinare le condizioni e le modalità di tale registrazione, inclusa l’imposizione di un requisito secondo cui tutti i dati identificativi di un bene immobile per il quale è stata presentata una domanda di registrazione devono essere forniti in detta domanda o nei documenti che accompagnano quest’ultima.
  • 51 Di conseguenza, in una situazione in cui un’autorità incaricata della registrazione di diritti reali su beni immobili è investita di una domanda diretta alla registrazione di un bene immobile ereditato, senza che tale bene sia identificato in un documento sulla base del quale detta registrazione è richiesta, ivi compreso il certificato successorio europeo presentato, da quanto precede risulta che detta autorità può respingere una siffatta domanda.
  • 52 Occorre rilevare, a detto riguardo, che il rigetto di una domanda di registrazione di un bene immobile in un registro immobiliare di uno Stato membro, fondata su un certificato successorio europeo, per il motivo che quest’ultimo non contiene dati relativi all’identificazione del bene di cui trattasi, non rimette in discussione la validità del certificato in parola, in quanto tale, per quanto riguarda gli altri elementi che esso certifica, come la qualità di erede.
  • 53 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la domanda di iscrizione di un bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro possa essere respinta qualora il solo documento presentato a sostegno della domanda di cui trattasi sia un certificato successorio europeo che non identifica detto bene immobile.

Sulle spese

  • 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la domanda di iscrizione di un bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro possa essere respinta qualora il solo documento presentato a sostegno della domanda di cui trattasi sia un certificato successorio europeo che non identifica detto bene immobile.

Firme